Sez. 3, Sentenza n. 8962 del 03/07/1997 Ud. (dep. 03/10/1997) Rv. 208448 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE | Ordinanza ammissiva - Impugnabilità.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE
Il provvedimento ammissivo della costituzione di parte civile è impugnabile in virtù del dettato dell'art. 586 cod. proc. pen., che ha carattere generale e concerne tutte le ordinanze, tranne quelle espressamente escluse o immediatamente soggette a gravame. A tale interpretazione non sono d'ostacolo le espressioni contenute nella Relazione preliminare al codice di rito, poiché queste indicano soltanto l'impossibilità di una impugnazione autonoma di questa ordinanza, ma non riguardano l'impugnabilità unitamente alla sentenza, prevista dal citato art. 586. Questa conclusione è avvalorata dalla non decisività sia dei lavori preparatori sia dell'asserito disfavore, in un rito accusatorio, dell'esercizio dell'azione civile; dal raffronto tra l'art. 586 citato e l'art. 200 del codice previgente; dal differente regime previsto per le ordinanze emesse nell'udienza preliminare e quelle dibattimentali e predibattimentali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)