Sez. 4, Sentenza n. 6363 del 08/05/1998 Ud. (dep. 30/05/1998) Rv. 211229 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE | Ordinanza che ammette o esclude la parte civile - Impugnabilità - Esclusione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE
Le ordinanze che ammettono o escludono la parte civile non sono impugnabili, onde la costituzione ammessa non è contestabile nei gradi successivi di giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)