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Sez. 3, Sentenza n. 2888 del 10/09/1952 (Rv. 882220 - 01)

ESECUZIONE IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - NOZIONE - IRREGOLARITÀ DI MERITO O DI RITO - RILEVABILITÀ A ISTANZA DI PARTE O D'UFFICIO. SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - ORDINE DEL GIUDICE DI APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA - OMISSIONE - APPOSIZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE - ILLEGITTIMITÀ - OPPOSIZIONE AL PRECETTO DI RILASCIO - NATURA - RIGETTO CON SENTENZA IN GRADO D'APPELLO - CASSAZIONE SENZA RINVIO.
Stato
decisa il 1952-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882220-01

ESECUZIONE IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - NOZIONE - IRREGOLARITÀ DI MERITO O DI RITO - RILEVABILITÀ A ISTANZA DI PARTE O D'UFFICIO. SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - ORDINE DEL GIUDICE DI APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA - OMISSIONE - APPOSIZIONE DA PARTE DEL CANCELLIERE - ILLEGITTIMITÀ - OPPOSIZIONE AL PRECETTO DI RILASCIO - NATURA - RIGETTO CON SENTENZA IN GRADO D'APPELLO - CASSAZIONE SENZA RINVIO.

Il titolo esecutivo - base di qualsiasi esecuzione - S'identificava nel documento che accerta la sussistenza di una pretesa esecutiva di un creditore contro un debitore e conseguentemente impone all'ufficio esecutivo di realizzare la pretesa stessa nei limiti e nelle forme di legge. Il titolo esecutivo può essere contestato sia in relazione all'accertamento del diritto (C.d. contestazione di merito) in esso dichiarato, sia in sè quale documento (C.d. contestazioni di rito); mentre le contestazioni di merito sono rimesse all'iniziativa della parte, le irregolarità di rito non soltanto sono rilevabili ex officio, attenendo - quae talis - alla Forma processuale che ha natura pubblicistica, ma, se riguardano il titolo, assorbendo ogni altra questione comunque attinente alla procedura esecutiva. Laddove si deduce che il titolo in base al quale si agisce manchi degli elementi indispensabili perché abbia efficacia esecutiva, non si fa questione di Forma, ma si pone in discussione la legittimità dell'Azione esecutiva perché si nega che in base a quel titolo si possa procedere esecutivamente, si rientra cioè nell'ipotesi prevista dall'art. 615 cod.proc.civile. È regolata perciò da quest'ultimo articolo l' opposizione a precetto di rilascio, intimato in base a licenza convalidata di sfratto, per la quale il pretore abbia omesso di ordinare l'apposizione della formula esecutiva, ma anche se la formula esecutiva sia stata apposta, arbitrariamente e di propria iniziativa, dal cancelliere, allo scopo di completare il provvedimento; in tal caso, qualora la sentenza d'appello, resa in Sede d'opposizione all'esecuzione, abbia illegittimamente respinto l'opposizione stessa, la sentenza va dalla suprema Corte cassata senza rinvio, dato che non può proseguirsi un giudizio di esecuzione in base ad un provvedimento giudiziale non munito di formula esecutiva, e al quale poi la formula sia stata illegalmente apposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)