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Sez. 3, Sentenza n. 15036 del 27/11/2001 (Rv. 550633 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Inesistenza o nullità della notifica del pignoramento - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla conoscenza legale dell'atto nel processo esecutivo.
Stato
decisa il 2001-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550633-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)

Posto che con l'opposizione all'esecuzione possono esser contestati: a) il diritto della parte istante ad agire in executivis (merito vero e proprio); b) l'esistenza, o la persistenza, del titolo esecutivo; c) l'idoneità soggettiva del medesimo; d) l'ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito, mentre con l'opposizione agli atti esecutivi possono esser contestati: a) i vizi formali degli atti preliminari all' azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto; b) i vizi della loro notifica; c) i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, costituisce opposizione agli atti esecutivi la denuncia di inesistenza - nullità della notificazione del pignoramento perché è un vizio dello svolgimento dell'azione esecutiva, ed il termine per impugnare è pertanto di cinque giorni, decorrenti da quando l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)