Sez. 1, Sentenza n. 1251 del 29/04/1985 Ud. (dep. 30/05/1985) Rv. 169560 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - COMPORTAMENTO DEL CONDANNATO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - COMPORTAMENTO DEL CONDANNATO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata deve essere valutato il comportamento del condannato durante l'intero arco della detenzione esprimendo così un giudizio globale, sia pure sulla base dei risultati acquisiti nei singoli periodi semestrali durante i quali si è sviluppato il trattamento di rieducazione. (Conf mass n 156374; (Conf mass n 155942).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)