diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1974 del 01/10/1982 Cc. (dep. 25/11/1982) Rv. 156374 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DEI PERIODI DI DETENZIONE AGLI EFFETTI DELLA RIDUZIONE DELLA PENA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156374-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE DEI PERIODI DI DETENZIONE AGLI EFFETTI DELLA RIDUZIONE DELLA PENA - CRITERI.*

Agli effetti della riduzione di pena per la liberazione anticipata, i periodi semestrali di detenzione non vanno considerati isolatamente in modo staccato e frammentario, ma unitariamente in quanto, mirando la misura al più efficace reinserimento nella società, la valutazione del condannato non può essere che complessiva e sintetica e riguardare l'intero arco di tempo preso in considerazione, cui deve corrispondere un provvedimento unico ed uniforme. Qualora, però, si tratti non di un unico periodo di detenzione senza soluzione di continuità, ma di più periodi distinti, intervallati da interruzioni dello stato di detenzione, il giudizio sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione deve essere formulato separatamente per ciascun periodo, sempre che la causa della interruzione dello stato di detenzione sia legittima e non dipenda dal comportamento del detenuto, il quale volontariamente si sia sottratto alla esecuzione della pena. Qualora si verifichi detta ultima ipotesi, infatti, il condannato non può invocare a proprio favore la concessione di un beneficio che finirebbe col derivare proprio dalla commissione di un reato.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)