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Sez. 2, Sentenza n. 14608 del 14/03/2023 Ud. (dep. 06/04/2023) Rv. 284404 - 01

ARMI - GAS E AGGRESSIVI CHIMICI | Bomboletta contenente “spray” urticante a base di “oleoresin capsicum” - Porto in luogo pubblico - Contravvenzione prevista dall’art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975 - Configurabilità - Condizioni - Contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. - Differenze.
Stato
decisa il 2023-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284404-01

ARMI - GAS E AGGRESSIVI CHIMICI

Il porto in luogo pubblico di una bomboletta contenente "spray" a base di "oleoresin capsicum" (principio estratto dalle piante di peperoncino) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, comma

2, legge 18 aprile 1975, n. 110, nel caso in cui le particolari circostanze di tempo e di luogo della detenzione depongano per la destinazione della "res" a finalità univocamente illecita (nella specie, in danno di soggetti rapinati) e del tutto incompatibile con quella di autodifesa, per la quale è normativamente consentito il porto in luogo pubblico. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo in presenza delle caratteristiche di offensività stabilite dal combinato disposto degli artt. 2, comma 3, legge n. 110 del 1975 e 1 d.m. n. 203 del 2011, da accertare in giudizio, la detenzione di dette bombolette configura la contravvenzione di porto abusivo di armi, di cui all'art. 699 cod. pen.).

Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decr. Minist. Interno 12/05/2011 num. 203 art. 1, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)