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Sez. 6, Sentenza n. 10889 del 24/01/2017 Ud. (dep. 06/03/2017) Rv. 270555 - 01

ARMI - IN GENERE | Bomboletta contenente "spray" urticante - Natura - Oggetti atti ad offendere - Configurabilità - Retroattività D.M. n.103 del 2011 - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270555-01

ARMI - IN GENERE

In tema di strumenti di autodifesa (nella specie "spray" urticante), il D.M. 12 maggio 2011 n. 103 ha definito le caratteristiche tecniche il cui rispetto rende lecito l'uso ed il porto di tali strumenti, tuttavia, trattandosi di norma extrapenale integratrice del precetto penale che non incide sulla fattispecie tipica, essa non ha efficacia retroattiva con la conseguenza che, per le condotte pregresse, le bombolette a base di sostanze urticanti, pur se rispondenti ai parametri introdotti dal citato decreto, vanno qualificate come oggetti atti ad offendere ai sensi dell'art. 4 L. n. 110 del 1975.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Interno 12/05/2011 num. 103, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)