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Sez. 1, Sentenza n. 3528 del 25/10/1968 (Rv. 336689 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - COOPERATIVE - IN GENERE - SINGOLI RAPPORTI TRA SOCIETA E SOCI- AUTONOMA RILEVANZA NEI RIGUARDI DEI TERZI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI- COOPERATIVA AGENTE QUALE MERO INTERMEDIARIO SPECULATORE NELLA GESTIONE DI TERRENI AVUTI IN CONCESSIONE - AUTONOMA GESTIONE DEI SOCI DELLA COOPERATIVA COME IMPRENDITORI AGRICOLI SUBAFFITTUARI DEI TERRENI IN CONCESSIONE - AUTONOMA RILEVANZA DI FRONTE AI TERZI.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336689-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - COOPERATIVE - IN GENERE - SINGOLI RAPPORTI TRA SOCIETA E SOCI- AUTONOMA RILEVANZA NEI RIGUARDI DEI TERZI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI- COOPERATIVA AGENTE QUALE MERO INTERMEDIARIO SPECULATORE NELLA GESTIONE DI TERRENI AVUTI IN CONCESSIONE - AUTONOMA GESTIONE DEI SOCI DELLA COOPERATIVA COME IMPRENDITORI AGRICOLI SUBAFFITTUARI DEI TERRENI IN CONCESSIONE - AUTONOMA RILEVANZA DI FRONTE AI TERZI.*

Nelle societa cooperative - e particolarmente in quelle di produzione e lavoro - i singoli rapporti fra socio e societa, innestandosi sul rapporto sociale dal quale ricevono una particolare configurazione, non assumono, sul piano propriamente giuridico e di fronte ai terzi, rilievo autonomo a condizione, pero, e nella misura in cui fungano da strumento di quella gestione collettiva, attraverso la quale si attua lo scopo sociale. Non sussiste detta condizione in ipotesi che una societa cooperativa dopo aver proceduto alla divisione in lotti del terreno avuto in concessione ed avere concesso i lotti in subaffitto ai soci coltivatori, si disinteressi completamente della loro conduzione, alla quale provvedono i soci medesimi, ciascuno quale imprenditore agricolo subaffittuario, con una gestione autonoma e con assunzione di ogni rischio relativo, limitandosi a pagare l'estaglio dovuto al proprietario, a riscuotere quello corrispostole dai soci ed a distribuire l'eccedenza attiva fra i soci e comportandosi alla stregua di qualsiasi altro intermediario speculatore. (nella specie, la societa cooperativa attrice pretendeva i danni che i singoli soci avevano subito a seguito di uno scorporo delle terre, poi annullato i giudici di merito avevano negato la legittimazione della societa, affermando che i soci, godendo dei terreni quali subconcessionari ed in base ad un diritto personale ed autonomo, non potevano essere rappresentati dalla societa. La Corte regolatrice, nel rigettare il ricorso proposto dalla cooperativa, ha enunciato il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)