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Sez. 1, Sentenza n. 11324 del 23/11/1990 (Rv. 469891 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESENZIONI INDIVIDUALI - LIMITI - ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO - REDDITI DELLO IMMOBILE E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE - DIRITTO ALL'IMMEDIATO VERSAMENTO - DINIEGO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - DECISIONE DEL TRIBUNALE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469891-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESENZIONI INDIVIDUALI - LIMITI - ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO - REDDITI DELLO IMMOBILE E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE - DIRITTO ALL'IMMEDIATO VERSAMENTO - DINIEGO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - DECISIONE DEL TRIBUNALE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

È impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost. Il provvedimento del tribunale fallimentare che, in Sede di reclamo avverso provvedimento del giudice delegato, neghi il diritto dell'istituto di credito fondiario all'immediato versamento "con riserva di restituzione a chi di ragione" delle rendite dell'immobile del fallito ipotecato e della parte di prezzo dell'aggiudicazione del medesimo, corrispondente al suo credito, trattandosi di provvedimento con contenuto decisorio su situazioni giuridiche soggettive concretanti privilegi processuali accordati dalla legge, i quali, peraltro, in tanto possono farsi valere nella predetta Sede, in quanto l'istituto creditore abbia proposto istanza di insinuazione al passivo, essendo anche il suo credito soggetto al principio generale, sancito dall'art. 52 della legge fallimentare, che impone la verifica con le norme della procedura concorsuale delle posizioni creditorie destinate a soddisfarsi sulla massa attiva, operando solo al di fuori del fallimento la legge speciale in materia di credito fondiario laddove consente al creditore di svolgere, in deroga al disposto dell'art. 51 della legge fallimentare, l'Azione esecutiva individuale, salvo l'intervento del curatore per l'Esercizio del necessario controllo sull'osservanza del principio di diritto sostanziale della "par condicio". (V 6952/88, mass n 46156).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)