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Sez. 1, Sentenza n. 314 del 15/01/1998 (Rv. 511591 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI | Credito fondiario - Fallimento del mutuatario - Prevalenza del fallimento sull'esecuzione immobiliare iniziata dall'istituto di credito - Esclusione - Insinuazione, peraltro, dell'istituto creditore al passivo fallimentare - Necessità.
Stato
decisa il 1998-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511591-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI

L'art. 42 del R.D. n. 646 del 1905 (la quale dichiara sempre applicabili le leggi ed i regolamenti sul credito fondiario, anche in caso di fallimento del debitore, per i beni ipotecati dagli istituti di credito) va interpretata nel senso che il richiamo in essa operato è comprensivo della disciplina dell'esecuzione immobiliare, sicché il fallimento del mutuatario non travolge l'esecuzione individuale che l'istituto mutuante abbia intrapreso sul bene immobile e non fa venir meno il diritto dell'istituto medesimo di chiederla. Quest'ultimo costituisce un mero privilegio processuale che non incide sulle regole della "par condicio" e sulle regole del concorso, con la conseguenza che anche il suddetto creditore deve insinuarsi al passivo del fallimento allo scopo di conseguire, se il credito risulta ammesso ed utilmente collocabile, il risultato dell'esecuzione privilegiata, restituendo, invece, alla massa fallimentare l'eventuale somma ricavata in più dall'esecuzione, per la quale non fosse ammesso o risultasse incapiente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)