Sez. 1, Sentenza n. 584 del 16/03/1964 (Rv. 300775 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - NECESSITA - CONDIZIONI - LIMITI - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE O PRESSO TERZI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - IN GENERE - NECESSITA - CONDIZIONI - LIMITI - ADEMPIMENTO AL DOMICILIO DEL CREDITORE O PRESSO TERZI.*
La Costituzione in mora mediante intimazione o richiesta scritta, se e necessaria quando si tratta di obbligazione da eseguirsi nel domicilio del debitore, non lo e, invece, sia quando l'esecuzione debba essere effettuata al domicilio del creditore, sia quando debba esserlo presso un terzo, perche, sia nell'uno che nell'altro caso, l'iniziativa per adempiere compete al debitore e questi diventa moroso per la sola scadenza del termine se rimane passivo. (V. 159/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)