Sez. 2, Sentenza n. 6887 del 23/07/1994 (Rv. 487491 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" | Prestazione eseguibile al domicilio del creditore - Ambito del principio.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - COSTITUZIONE IN MORA - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE"
La formale costituzione in mora del debitore non รจ necessaria se il termine, anche non essenziale, di adempimento della obbligazione sia scaduto e la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore o, in altri termini, in un luogo "latu sensu" riferibile alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, in modo che l'iniziativa dell'adempimento spetti solo al debitore e non sia necessaria altra collaborazione del creditore che quella, meramente passiva, di ricevere la prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)