Sez. T, Sentenza n. 1805 del 27/01/2026 (Rv. 677739-01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI | Corresponsione per intero della quota fissa - Necessità - Fondamento - Esclusione del versamento della parte variabile - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI
In tema di TARI, è sempre dovuta sull'intera superficie del locale adibito alla vendita la quota fissa del tributo, in ragione della sua finalità lato sensu remuneratoria di un servizio pubblico specifico, pur senza uno stretto legame di corrispettività; è, invece, ammissibile l'esclusione del versamento della parte variabile ogniqualvolta il contribuente sia in grado di dimostrare la mancata produzione su quella determinata superficie di rifiuti conferibili a smaltimento o la produzione esclusiva di rifiuti speciali, non assimilati o assimilabili.
Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)