Sez. 2, Sentenza n. 1693 del 12/03/1984 (Rv. 433766 - 01)
POSSESSO - AZIONI DI DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - POSSESSORE - ALLEGAZIONE DELL'ACQUISTO DEL BENE CON EFFETTI REALI IN DATA ANTERIORE AL PRETESO SPOGLIO - PROVA DELLO "IUS POSSESSIONIS" - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
POSSESSO - AZIONI DI DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - POSSESSORE - ALLEGAZIONE DELL'ACQUISTO DEL BENE CON EFFETTI REALI IN DATA ANTERIORE AL PRETESO SPOGLIO - PROVA DELLO "IUS POSSESSIONIS" - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
Al fine della prova del possesso nell'Azione di reintegrazione, l'allegazione dell'acquisto del bene (con effetti reali) in data anteriore al preteso spoglio, ancorché di per sè idonea a dimostrare solo lo "ius possidendi" e non lo "ius possessionis", può, nel caso concreto, evidenziare anche la ricorrenza di quest'ultimo, ove le clausole del relativo contratto diano atto della consegna della cosa, ovvero indichino che il protrarsi della relazione con essa del venditore avvenga in nome del compratore. (V 297/76, mass n 378969).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)