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Sez. 2, Sentenza n. 297 del 30/01/1976 (Rv. 378969 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROVA DEL POSSESSO - ATTO DI ACQUISTO CON CLAUSOLA 'DI IMMETTERE IL COMPRATORE NEL POSSESSO DELLO IMMOBILE ACQUISTATÒ - INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA COME ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA TRADITIO - IDONEITA DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1976-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378969-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - PROVA DEL POSSESSO - ATTO DI ACQUISTO CON CLAUSOLA 'DI IMMETTERE IL COMPRATORE NEL POSSESSO DELLO IMMOBILE ACQUISTATÒ - INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA COME ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTA TRADITIO - IDONEITA DELLA PROVA.*

Bene il giudice del merito ritiene che il soggetto che lamenti lo spoglio di un terreno ne abbia provato il possesso mediante la esibizione dell'atto di acquisto contenente la clausola di 'immettere il compratore nel possesso dell'immobile acquistatò, qualora ritenga che tale clausola trascenda l'Obbligo di consegnare la cosa venduta e costituisca l'accertamento del fatto storico della avvenuta traditio. (V 3479/72, mass n 361378; (V 3543/71, mass n 355206).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)