Sez. L, Sentenza n. 20443 del 21/09/2006 (Rv. 592405 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Impresa reclamante, in giudizio, l'applicazione dei contributi previsti per il settore artigiano - Onere probatorio - Contenuto - Documento attestante l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane - Rilevanza - Prova contraria fornita dall'ente previdenziale - Prudente apprezzamento del giudice del merito di tutti i contrapposti elementi probatori - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
L'impresa che agisce in giudizio per ottenere l'applicazione dei contributi previsti per il settore artigiano, negando che siano dovuti, invece, quelli per il settore industriale, ha l'onere di dimostrare di possedere i requisiti propri delle imprese artigiane e la prova deve essere fornita innanzitutto con il documento che ne attesti l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione nell'albo, ancorché non impugnata in sede amministrativa e giudiziaria, ma deve pervenire alla decisione all'esito della valutazione comparativa e del prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 29/12/1956 num. 1533 CORTE COST., Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)