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Sez. L, Sentenza n. 2658 del 21/03/1994 (Rv. 485813 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - In genere | Sistema di formazione dei ruoli per il versamento dei contributi di malattia per artigiani e commercianti - Nuova disciplina ex art. 12 legge n. 155 del 1981 - Portata - Estinzione dell'obbligo di versare detti contributi - Derivazione dalla cessazione dell'attività - Rilevanza - Dalla data di notificazione dell'evento - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485813-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Lavoratori autonomi - In genere

Con l'art. 12 della legge 2 aprile 1981 n. 155 - che ha istituito, con decorrenza dal 1 gennaio 1981, un nuovo sistema di riscossione, demandato all'I.N.P.S., dei contributi dei lavoratori autonomi - sono state abrogate per incompatibilità le previgenti disposizioni sul sistema di formazione dei ruoli per il versamento dei contributi di malattia dovuti da artigiani e commercianti, ed in particolare gli artt. 4, secondo comma, e 36, secondo comma, della legge 27 novembre 1960 n. 1397, relativi, rispettivamente, all'obbligo di denuncia degli eventi ivi indicati ed agli effetti delle denunce tardive. Ne deriva che la cessazione dell'attività commerciale comporta l'estinzione dell'obbligo di versare tali contributi fin dal verificarsi della cessazione medesima ed indipendentemente dalla data in cui l'evento venga notificato ai sensi dell'art. 4 suindicato.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 4, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 36 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)