Sez. 1, Sentenza n. 11994 del 08/08/2002 (Rv. 556820 - 01)
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Comunicazione dell'avvenuta trasformazione ai soci ex art. 2499 c.c. - Contenuto - Partecipazione al creditore del contenuto dell'intera delibera di trasformazione - Necessità - Esclusione.
SOCIETÀ - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE
In tema di trasformazione societaria, la norma di cui all'art. 2499 c.c., a mente della quale, dell'avvenuta trasformazione di un ente (nella specie, da società in accomandita semplice in S.r.l.), va data "comunicazione" ai creditori sociali, deve essere interpretata nel senso che la predetta comunicazione non ha funzione di portare a conoscenza del destinatario l'intero contenuto della deliberazione di trasformazione, essendo, per converso, sufficiente che essa contenga la semplice notizia dell'avvenuta trasformazione - ovvero il semplice richiamo degli estremi della delibera stessa -, atteso che, sulla base di tale notizia, il creditore sociale è in condizione di tutelare i propri interessi manifestando il proprio dissenso alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2499
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)