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Sez. 6, Sentenza n. 25279 del 18/04/2002 Ud. (dep. 03/07/2002) Rv. 222268 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Competenza per territorio nei procedimenti connessi a quello riguardante un magistrato - Limiti di rilevabilità - Violazione degli articoli 3, 25 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222268-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, 21, 24 e 491 cod. proc. pen. - nella parte in cui non è prevista la deroga alla competenza territoriale nel caso che i procedimenti connessi a quello riguardante un magistrato siano rimasti nella cognizione dell'ufficio originariamente competente e la relativa eccezione non sia stata proposta prima della conclusione dell'udienza preliminare - in quanto, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sent. 349 del 2000), avuto riguardo alla peculiare natura della competenza territoriale, il legislatore può legittimamente limitare, nella sua discrezionalità, la possibilità di rilevarne i vizi, a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo, senza che ciò vulneri il principio del giudice naturale, così da evitare che avviato il giudizio di merito le parti possano sottrarne la cognizione al giudice ormai investito e vanificarlo attraverso un tardivo spostamento di competenza territoriale. Nè sussiste la violazione dell'art. 111 Cost., come modificato dalla legge cost. n. 23 del 1999 - sotto il profilo che la violazione della terzietà ed imparzialità del giudice integrerebbe una nullità assoluta ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen., come tale deducibile in ogni stato e grado del giudizio - in quanto, e anzitutto, il difetto di capacità del giudice che dà origine alla nullità di cui al succitato art. 178 riguarda la mancanza dei requisiti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non per il concreto esercizio della funzioni in un dato processo ed, in secondo luogo, in quanto l'art. 111 Cost. non ricollega le violazioni inerenti la terzietà ed imparzialità del giudice al regime delle nullità previsto dall'art. 178 lett. a) cod. proc. pen. il quale, peraltro, è assoggettato al principio di tassatività.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)