Sez. 6, Sentenza n. 8587 del 30/11/2000 Ud. (dep. 01/03/2001) Rv. 219856 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ | Limiti di rilevabilità - Violazione del principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ
È manifestamente infondata, in riferimento all'art.25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.491 cod. proc. pen., in quanto il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, limitare la possibilità di rilevare il difetto di competenza territoriale a vantaggio dell'ordine e della speditezza del processo senza che ciò vulneri il principio del giudice naturale, sicché tale possibilità opera solo con riguardo alla fase che precede immediatamente l'apertura del dibattimento e si pone come regola a garanzia di tutte le parti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)