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Sez. 5, Sentenza n. 1662 del 09/06/1995 Cc. (dep. 04/07/1995) Rv. 202240 - 01

Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie e richieste delle parti | Pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento - Impugnazione - Obbligo di comunicazione al suddetto organo - Impugnazione del p.m. - Possibilità - Presentazione di memoria ex art. 121 cod. proc. pen. - Possibilità - "Ratio" della norma.
Stato
decisa il 1995-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202240-01

Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie e richieste delle parti

Il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, cui spetta la comunicazione dell'atto di impugnazione ex art. 584 cod. proc. pen., può non solo proporre l'appello (anche incidentale) o il ricorso per Cassazione, ma anche presentare una memoria per contrastare le tesi delle parti private, in virtù dell'art. 121 cod. proc. pen. Siffatta norma, invero, riconosce a tutte le parti il potere di contraddire.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 594, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 594, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)