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Sez. 5, Sentenza n. 11017 del 17/06/1999 Ud. (dep. 28/09/1999) Rv. 214485 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Notificazione dell'appello alle altre parti - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie: notifica all'imputato del solo appello della parte civile e non anche di quello proposto dal procuratore generale - Mancata costituzione dal rapporto processuale.
Stato
decisa il 1999-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214485-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE

In tema di impugnazioni, poiché l'art 584 cod.proc.pen. dispone che il gravame proposto da una parte deve essere, senza ritardo, comunicato al P.M. e notificato alle parti private, e poiché trattasi di disposizione volta a garantire alla parte che non abbia proposto impugnazione la possibilità di avvalersi dell'altrui gravame per contrastare le pretese avanzate nei suoi confronti dall'impugnante principale, la mancata notificazione all'imputato della impugnazione del procuratore generale e dei relativi motivi gli impedisce di esercitare, a sua volta, il diritto di impugnazione ed impedisce inoltre la costituzione di un valido rapporto processuale. (Fattispecie in cui, avverso la sentenza di primo grado, che aveva assolto l'imputato, era stata proposta impugnazione dalla parte civile e dal PM, ma solo la prima era stata notificata all'imputato, che aveva, a sua volta, proposto appello incidentale. Con la pronuncia sopra riportata, la Corte ha chiarito che il giudice di secondo grado aveva erroneamente rigettato la eccezione proposta dall'imputato, sul presupposto che costui, con l'appello incidentale e con i motivi nuovi, si era di fatto difeso nei confronti di entrambi gli appellanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)