Sez. 6, Sentenza n. 8330 del 06/03/1980 Ud. (dep. 01/07/1980) Rv. 145781 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - INSINDACABILITA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - INSINDACABILITA DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE.*
La rinnovazione totale o parziale del dibattimento costituisce Esercizio di potere discrezionale del giudice, che e tenuto a disporla soltanto se ritiene, a suo insindacabile giudizio, che il processo non puo essere definito senza l'acquisizione di nuovi elementi probatori. (Conf mass n 135097).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)