Sez. 5, Sentenza n. 677 del 05/11/1976 Ud. (dep. 18/01/1977) Rv. 135097 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ISTANZA DI RINNOVAZIONE - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - INSINDACABILITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - ISTANZA DI RINNOVAZIONE - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - INSINDACABILITA.*
La rinnovazione, parziale o totale, del dibattimento costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice, che e tenuto a disporla soltanto se ritiene, a suo insindacabile giudizio, che il processo non puo essere definito senza l'acquisizione di nuovi elementi probatori.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)