Sez. L, Sentenza n. 3792 del 15/03/2001 (Rv. 544810 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Qualifica rilevante ai fini previdenziali - Riconoscibilità alle società cooperative a responsabilità limitata - Condizioni.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
L'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997, n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della stessa legge, possono fruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, atteso che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono fini di lucro.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 20/05/1997 num. 133 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)