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Sez. U, Sentenza n. 401 del 05/06/2000 (Rv. 537227 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Qualifica rilevante ai fini previdenziali - Riconoscibilità alle società cooperative a responsabilità limitata - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537227-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

L'art. 3, secondo comma, della l. 8 agosto 1985 n. 443 (legge quadro per l'artigianato), modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della stessa legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3 com. 2, Legge 20/05/1997 num. 133 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)