Sez. 1, Sentenza n. 1284 del 21/10/1996 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 206925 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Disturbo delle persone - Reato di pericolo - Condotta dell'agente - Configurabilità in astratto.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
La contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, prevista dall'art. 659, comma primo, cod. pen., è reato di pericolo e non di danno; per la sua sussistenza, pertanto, non è necessario la prova che il disturbo investa un numero indeterminato di persone, essendo sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone. (Fattispecie in tema di abbaiare di cane).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)