Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 22/05/1996 (Rv. 497744 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI ESCLUSIVI | Coltivazione intercalare - Nozione - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI ESCLUSIVI
Le coltivazioni intercalari, alle cui concessioni, in base all'art. 56 della legge n. 203 del 1982, non si applicano le disposizioni della legge medesima, sono quelle caratterizzate dal loro svolgersi in un rapido ciclo vegetativo, con carattere di precarietà e di breve durata, nell'intervallo di tempo fra due periodi colturali, considerati principali per importanza ed impegno della fertilità del terreno. Accertare se una determinata coltivazione sia o non intercalare costituisce questione di fatto rimessa al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità solo in caso di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di giudici di merito che avevano attribuito la qualifica di concessione intercalare ad un rapporto semestrale per la coltivazione dei meloni)
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)