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Sez. 3, Sentenza n. 13631 del 22/07/2004 (Rv. 575435 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI ESCLUSIVI | Presupposti - Coltivazione intercalare e coltivazione stagionale - Nozione e differenze.
Stato
decisa il 2004-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575435-01

CONTRATTI AGRARI - AMBITO DI APPLICAZIONE - CONTRATTI ESCLUSIVI

Per la sussistenza del contratto di affitto di fondo rustico per colture stagionali o per singole colture di cui all'art. 56 della legge n. 203 del 1982, che è sottratto alla disciplina generale dell'affitto, caratteristica fondamentale è la circostanza che il concedente, negli intervalli di tempo della sua attività produttiva dedicata a certe colture, conceda ad altri il godimento dei terreni lasciati liberi a far tempo dal momento del precedente raccolto a quello della nuova semina o piantagione. A tal fine la differenza tra coltivazione intercalare e coltivazione stagionale non risiede nella durata, che per entrambe è stagionale, ma nel fatto che la speciale tecnica agraria di inserire una produzione fra due periodi di colture che maggiormente impegnano la fertilità del terreno riguarda il genere - identico nelle coltivazioni intercalari e diverso nelle coltivazioni stagionali - delle produzioni principali, esprimendo l'intercalarità l'inframmettersi di una coltura di breve ciclo all'interno della produzione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo ed esprimendo invece la stagionalità l'inframmettersi di una coltura di ciclo breve tra il raccolto e l'impianto di altra produzione di ciclo più lungo.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)