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Sez. 2, Sentenza n. 793 del 14/02/1996 Cc. (dep. 10/04/1996) Rv. 204753 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Termine di dieci giorni per la decisione - Proposizione d'ufficio di questione di legittimità costituzionale - Sospensione del termine - Esclusione - ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204753-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 cod. proc. pen. per la decisione del tribunale del riesame è perentorio, giacché, trascorso infruttuosamente il giorno finale in esso previsto, consegue automaticamente l'effetto della perdita di efficacia della misura coercitiva impugnata. Corollario di tale perentorietà, rafforzata dal "favor libertatis", è che detto termine può essere prorogato o sospeso solo nelle ipotesi in cui la legge lo consente espressamente, e poiché nel nostro ordinamento giuridico non sono previste proroghe o sospensioni al di fuori delle dilazioni tassativamente indicate nell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen. - le quali, costituendo eccezioni alla norma generale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva - ne consegue che la sospensione del procedimento per la proposizione di una questione di legittimità costituzionale non è idonea a impedire la decorrenza dei termini perentori in esso previsti. (In applicazione di detto principio la Corte ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente per non avere il tribunale - il quale, anziché provvedere nel merito della richiesta di riesame, aveva sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale sospendendo il procedimento - deciso nel termine di cui all'art. 309, decimo comma, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 101 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 101 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)