diritto.io

Sez. F, Sentenza n. 34889 del 11/08/2015 Cc. (dep. 13/08/2015) Rv. 264570 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Termine di dieci giorni per la decisione - Proposizione di questione di legittimità costituzionale - Sospensione del termine - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-08-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264570-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La sospensione del procedimento di riesame, disposta ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 per effetto della proposizione di una questione di legittimità costituzionale, non implica la sospensione del termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen. per l'adozione del provvedimento decisorio sulla richiesta di riesame, avendo tale termine natura perentoria e potendo essere prorogato o sospeso unicamente nei casi espressamente previsti dall'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., non suscettibili di interpretazione estensiva. (Fattispecie in cui la Corte, annullando senza rinvio il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva illegittimamente sospeso, in conseguenza della pregiudiziale di costituzionalità, il termine di dieci giorni stabilito per la decisione, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 101 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)