Sez. L, Sentenza n. 94 del 08/01/1979 (Rv. 396154 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - RAPPORTO COL RITO COMUNE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - RAPPORTO COL RITO COMUNE.*
Nel rito del lavoro e preclusa in appello l'ammissibilita di nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio, anche d'ufficio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, a norma dello art 437 cod proc civ, in quanto la relazione novita-ammissibilita, propria del rito comune (art 345 cod proc civ), ed intesa alla preservazione del principio di infrazionabilita del mezzo di prova, rimane superata nel rito speciale dalla possibilita di realizzazione effettiva dei principi di oralita, concentrazione ed immediatezza nella fase di primo grado: tale realizzazione segna percio il limite funzionale al giudizio d'appello nel processo del lavoro, che e strutturato come giudizio di riesame e non come novum iudicium e condiziona i poteri di impulso processuale del giudice dell'impugnazione. (Conf 3114/77, mass n 386665).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)