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Sez. L, Sentenza n. 3114 del 11/07/1977 (Rv. 386665 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - RAPPORTO COL RITO COMUNE.*
Stato
decisa il 1977-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386665-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITA - RAPPORTO COL RITO COMUNE.*

Nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro e preclusa la ammissibilita di nuovi mezzi di prova, 'salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causà (art 437 cod proc civ). ne consegue che la relazione novita-ammissibilita, propria del rito comune (art 345 cod proc civ) ed intesa alla preservazione del principio di infrazionabilita del mezzo di prova, rimane superata nel rito speciale dalla possibilita di realizzazione effettiva nella fase di primo grado dei principi di oralita, concentrazione e immediatezza, realizzazione che segna il limite funzionale al giudizio di appello - che e caratterizzato come giudizio di riesame e non come novum iudicium - e condiziona i poteri di impulso processuale del giudice dell'impugnazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)