Sez. 2, Sentenza n. 15859 del 12/11/2002 (Rv. 558424 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Delle domande delle parti - Giudizio di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Deduzione di vizi "in procedendo" ex artt. 112 e 345 cod. proc. civ. - Rilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato vizi riconducibili nell'ambito degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., a norma dei quali il giudice deve, rispettivamente, pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e dichiarare inammissibili d'ufficio le domande nuove; in tali casi, infatti, deducendosi "errores in procedendo", la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)