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Sez. U, Sentenza n. 96 del 23/02/1999 (Rv. 523475 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Domanda tendente alla restituzione di somme indebitamente pagata a titolo di condono - In relazione ad imposte rientranti tra quelle considerate dall' art. 2 D.Lgs. n. 456 del 1992 ai fini dell'attribuzione della giurisdizione alle Commissioni Tributarie - Giurisdizione delle Commissioni Tributarie - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523475-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La pretesa del contribuente di restituzione di somme pagate come imposte dovute in base alla dichiarazione integrativa, anche se trae origine dall'applicazione delle disposizioni in tema di condono, non รจ estranea al rapporto tributario di base e si atteggia pur sempre come pretesa alla restituzione di una somma pagata per estinguere un'obbligazione di imposta, con la conseguenza che, ove l'imposta sia del tipo di quelle considerate dall'art. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992 ai fini dell' attribuzione della giurisdizione alle commissioni tributarie, appartiene alla giurisdizione di tale giudice anche la controversia relativa alla restituzione di somme pagate in base alla normativa sul condono, ed il giudice tributario ha il potere di pronunciare condanna al rimborso delle somme dovute.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)