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Sez. U, Sentenza n. 4482 del 07/07/1988 (Rv. 459444 - 01)

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - PENDENZA DI OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - DOMANDA DI CONDONO - RIGETTO - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1988-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459444-01

TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - PENDENZA DI OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE FISCALE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - DOMANDA DI CONDONO - RIGETTO - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Qualora, in pendenza di opposizione ad ingiunzione fiscale, instaurata davanti al giudice ordinario nella disciplina del contenzioso tributario anteriore al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il contribuente che veda respingere istanza di condono, presentata a seguito della sopravvenuta entrata in vigore del decreto legge 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), impugni il provvedimento negativo dell'ufficio davanti alle commissioni tributarie, la questione della spettanza o meno del suddetto condono esula dalla giurisdizione di quelle commissioni e rientra nel potere del giudice ordinario, vertendosi in tema d'indagine su eventuali fatti estintivi o modificativi della pretesa dell'amministrazione, con l'ulteriore conseguenza che il medesimo giudice ordinario non è tenuto alla sospensione del procedimento in attesa della pronuncia delle commissioni. (V 1878/87, mass n 451201; (V 1935/81, mass n 412626).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)