Sez. U, Sentenza n. 1088 del 24/01/2003 (Rv. 559949 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Pubblico ministero - Ruolo e funzioni - Natura giuridica - Parte pubblica - Conseguenze - Situazioni comportanti il dovere di astensione - Rilevanza disciplinare - Sussistenza - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Il magistrato del pubblico ministero, svolgendo nel processo penale funzioni di parte pubblica, tenuta ad agire esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali di giustizia ad essa assegnati dall'ordinamento, ha il dovere, sul piano deontologico e disciplinare, di fare formale istanza di astensione a norma dell'art. 52 cod. proc. pen. tutte le volte che nel processo in cui interviene si manifestino situazioni obiettivamente suscettibili di far ipotizzare che la sua condotta possa essere ispirata a fini diversi da quelli di istituto, e, in particolare, al conseguimento di obiettivi e al soddisfacimento di interessi personali. (Nella specie, la Sezione disciplinare del CSM aveva ritenuto la responsabilità disciplinare di un sostituto procuratore della Repubblica, il quale non aveva presentato istanza di astensione in un processo nel quale erano emersi elementi suscettibili di dar luogo, in relazione a fatti connessi a quelli in giudizio, ad indagini penali a suo carico, per di più mantenendo nella propria personale disponibilità atti processuali, acquisiti nelle funzioni di pubblico ministero, che invece avrebbero dovuto essere trasmessi all'autorità giudiziaria competente "ex" art. 11 cod. proc. pen.; le S.U., enunciando il principio di cui in massima, hanno confermato la decisione del giudice disciplinare).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 52, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 124, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)