Sez. U, Sentenza n. 106 del 26/02/1999 (Rv. 523660 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Pubblico ministero - Ruolo e funzioni - Natura giuridica - Parte pubblica - Configurabilità - Conseguenze sul piano deontologico e disciplinare - Situazioni comportanti il dovere di astensione - Sussistenza - Fattispecie relativa a pubblico ministero non astenutosi da dibattimento coinvolgente come parte civile ex magistrato autore di indagini nei confronti di parente del medesimo.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Il ruolo di parte del pubblico ministero nel processo penale non è preclusivo della configurabilità di situazioni in cui sussista, per il magistrato che svolge le relative funzioni, un dovere, rilevante sul piano deontologico e disciplinare, di astensione a norma dell'art. 52 cod. proc. pen., poiché egli svolge le funzioni di parte pubblica, tenuta ad agire esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali che gli assegna l'ordinamento, e quindi, in particolare, non può ispirare la propria condotta a fini diversi da quelli propri dell'ufficio di appartenenza e perseguire, o anche soltanto dare l'impressione di voler perseguire, obiettivi e scopi personali, ingenerando così una situazione tale da indurre a sospetti di compiacenza o animosità nei confronti di taluna delle parti private del processo stesso. (Nella specie la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura aveva ritenuto la responsabilità disciplinare di un magistrato che non si era astenuto dall'esercizio delle funzioni di pubblico ministero in un giudizio dibattimentale in cui era parte civile un ex magistrato che aveva condotto, nei confronti del fratello di detto magistrato del p.m., indagini nell'ambito di un procedimento il cui sviluppo aveva portato alla incriminazione e alla carcerazione dell'indagato; la S.C., nel confermare tale sentenza, nella quale erano stati evidenziati dal punto di visto oggettivo la particolare risonanza del processo in questione e da quello soggettivo il mancato accoglimento da parte dell'incolpato degli inviti ad astenersi rivoltigli anche dal capo dell'ufficio, ha escluso la idoneità scriminatrice dell'eventuale corretto comportamento processuale del magistrato non astenutosi e della sua personale convinzione della non rilevanza delle indagini svolte dal magistrato ora parte civile).
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)