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Sez. L, Sentenza n. 1494 del 17/05/1974 (Rv. 369609 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - ASSENZA DELLE PARTI - DISCIPLINA EX ART 309 COD PROC CIV - APPLICABILITA - OMISSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE E SVOLGIMENTO DELL'APPELLO.*
Stato
decisa il 1974-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369609-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - ASSENZA DELLE PARTI - DISCIPLINA EX ART 309 COD PROC CIV - APPLICABILITA - OMISSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI - PROPOSIZIONE E SVOLGIMENTO DELL'APPELLO.*

Se e vero che l'art 309 cod proc civ si riferisce anche all'ipotesi che l'assenza delle parti si verifichi ad un'udienza collegiale e che, in conseguenza, il giudice collegiale, accertata la mancata presenza delle parti all'udienza di decisione, dovrebbe provvedere a norma del combinato disposto degli artt 309 e 181 comma primo cod proc civ, tuttavia, se il giudice collegiale di primo grado ometta di provvedere in tal senso, il vizio procedurale non puo portare, in Sede di appello, all'annullamento del giudizio di primo grado, dovendosi ritenere il vizio stesso sanato con la proposizione dell'appello che abbia avuto, poi, il suo regolare svolgimento. (Conf 1322'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)