Sez. 1, Sentenza n. 21920 del 12/10/2006 (Rv. 593145 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Avviso di mora e cartella esattoriale - Opposizione - Giudizio - Mancata Comparizione delle parti - In udienza successiva alla prima - Disciplina ex articolo 309 cod. proc. civ. - Applicabilità - Interesse della parte a far valere la mancata osservanza dell'articolo 309 - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Qualora la causa, nonostante l'assenza delle parti, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole all'opponente (in un giudizio di opposizione ad avviso di mora e cartella esattoriale), quest'ultimo non ha alcun interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall'articolo 309 del codice di procedura civile, quando a tale inosservanza non sia seguita la dichiarazione di improcedibilità o di estinzione del giudizio di opposizione a motivo della sua inattività, e la mancata fissazione della nuova udienza non abbia pregiudicato in concreto il suo diritto di difesa, poiché il vizio procedurale non può portare all'annullamento del giudizio di primo grado, dovendosi ritenere sanato con la proposizione dell'impugnazione che abbia poi avuto regolare svolgimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)