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Sez. 5, Sentenza n. 2716 del 25/02/2002 (Rv. 552500 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - REDAZIONE | Fusione per incorporazione - Disavanzo di fusione - Nozione.
Stato
decisa il 2002-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552500-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - REDAZIONE

Nell'ipotesi in cui una società incorpori altra società da essa interamente o parzialmente posseduta, il disavanzo di fusione esprime la differenza tra il valore del patrimonio netto dell'incorporata ed il prezzo pagato per l'acquisto delle partecipazioni che lo rappresentano: la sua utilizzazione è diretta a "riallineare" il valore contabile del patrimonio netto dell'incorporata al costo delle partecipazioni, facendo emergere valori, come quello relativo all'avviamento, che nel bilancio di esercizio dell'incorporata non erano stati, né potevano essere, considerati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)