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Sez. 2, Sentenza n. 1807 del 10/06/1968 (Rv. 333723 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVO DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333723-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVO DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento dei giudici di merito, riguardante la decisivita o meno dell'asserito errore di fatto, che dovrebbe legittimare la revocazione, non e sindacabile in Cassazione, qualora risulti adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)