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Sez. 3, Sentenza n. 3689 del 16/12/1971 (Rv. 355458 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355458-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento della sussistenza, o meno, dell'errore di fatto revocatorio di cui all'art 395, n 4, cod proc civ, e compito del giudice del merito ed e, di regola, incensurabile in Cassazione se non sia affetto da errori giuridici e risulti congruamente motivato. (Conf 1807'68, mass n 333723).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)