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Sez. U, Sentenza n. 1010 del 30/03/1972 (Rv. 357335 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONDANNA DEL TERZO DIRETTAMENTE IN FAVORE DELL'ATTORE ANCHE SU ISTANZA ESCLUSIVA DEL CONVENUTO ORIGINARIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357335-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONDANNA DEL TERZO DIRETTAMENTE IN FAVORE DELL'ATTORE ANCHE SU ISTANZA ESCLUSIVA DEL CONVENUTO ORIGINARIO - AMMISSIBILITA.*

L'ipotesi di causa comune al convenuto e al terzo per la comunanza del petitum e della causa petendi si realizza allorche il convenuto, chiamando in causa il terzo, tende ad ottenere la declaratoria di responsabilita esclusiva del chiamato, con la conseguente propria liberazione verso l'attore, e costituisce un quid pluris rispetto alla convenzione per il solo oggetto e per il solo titolo. In tal caso il giudice, provvedendo sulla domanda dell'attore, puo condannare in favore di costui il terzo in luogo dell'originario convenuto, anche su istanza esclusiva di quest'ultimo, non essendo necessario che l'attore estenda la propria domanda al terzo cui spetta la veste di contraddittore nei riguardi dell'attore. (Conf 779'71, mass n. 350601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)