Sez. 2, Sentenza n. 5616 del 27/01/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149241 - 01
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA -DI RINVIO A GIUDIZIO - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - ISTRUZIONE SOMMARIA - IN GENERE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMESSA CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA E DELL'ABITUALITÀ NELL'INTERROGATORIO - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE CON L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO O CON IL DECRETO DI CITAZIONE - SUFFICIENZA.*
ISTRUZIONE PENALE - SENTENZA ISTRUTTORIA -DI RINVIO A GIUDIZIO - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - ISTRUZIONE SOMMARIA - IN GENERE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - OMESSA CONTESTAZIONE DELLA RECIDIVA E DELL'ABITUALITÀ NELL'INTERROGATORIO - NULLITÀ NELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE CON L'ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO O CON IL DECRETO DI CITAZIONE - SUFFICIENZA.*
L'Obbligo dell'interrogatorio previsto dall'art. 376 cod. proc. pen. come condizione indispensabile per il rinvio a giudizio dell'imputato concerne il fatto materiale costituente l'oggetto dell'imputazione e non anche gli estremi per la dichiarazione di recidiva o di abitualità nel reato. Pertanto non sussiste la nullità comminata da tale norma qualora nel corso dell'interrogatorio tali estremi non siano stati contestati, essendo sufficiente a garantire la integrità del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa che ne sia fatta menzione nell'ordinanza di rinvio a giudizio o nel decreto di citazione. (V. Mass. N. 144731; (V. Mass. N. 143538; (V. Mass. N. 140369).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 103 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 374 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 376 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)