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Sez. 2, Sentenza n. 3399 del 09/01/1984 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163679 - 01

ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - SENTENZA ISTRUTTORIA - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELL'INTERROGATORIO - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA NELL'ISTRUZIONE - MODIFICAZIONE CON IL PROVVEDIMENTO DI RINVIO A GIUDIZIO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163679-01

ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - SENTENZA ISTRUTTORIA - CONDIZIONI PER LA PRONUNCIA - RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELL'INTERROGATORIO - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA NELL'ISTRUZIONE - MODIFICAZIONE CON IL PROVVEDIMENTO DI RINVIO A GIUDIZIO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Al fine di accertare se, prima del rinvio a giudizio, l'imputato sia stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto della imputazione (art. 376 cod. proc. pen.), deve farsi riferimento al contenuto dell'interrogatorio quando questo sia stato espletato, e non al mandato o all'ordine di cattura. Invero, l'originaria imputazione può essere modificata, anche nei suoi elementi di fatto, con l'ordinanza di rinvio o con la richiesta di citazione a giudizio, purché su tutti gli elementi del fatto l'imputato sia stato ritualmente interrogato. (fattispecie: imputato di furto, originariamente contestato, rinviato a giudizio per ricettazione). (V mass n 144731; (V mass n 149241).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 376 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)