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Sez. 6, Sentenza n. 13416 del 08/03/2016 Ud. (dep. 04/04/2016) Rv. 267269 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Reiterazione di false accuse - Denunce presentate in tempi e località diverse - Unicità del reato - Esclusione - Plurimi reati di calunnia - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267269-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

In tema di calunnia, la proposizione di plurime denunce contenenti false accuse depositate presso più autorità ed in luoghi distinti dà luogo ad una pluralità di reati, dovendosi escludere l'identità del fatto nel caso in cui la reiterazione della condotta avvenga con modalità spazio-temporali diverse. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza con la quale il giudice aveva assolto l'imputato e restituito gli atti al pubblico ministero ex art.521 cod.proc.pen., ritenendo che il reato di calunnia si era consumato con la proposizione della prima denuncia, rispetto alla quale quella proposta in un secondo momento, dinanzi ad altra autorità, costituiva un mero "post factum" non punibile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)