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Sez. 6, Sentenza n. 2933 del 12/11/2009 Ud. (dep. 22/01/2010) Rv. 245773 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Prima comunicazione della falsa incolpazione all'autorità - Perfezione del reato - Sussistenza - Successive dichiarazioni di conferma da parte dello stesso soggetto - Ulteriore violazione della norma incriminatrice - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245773-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO

Il delitto di calunnia è un reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente. Ne consegue che la reiterazione di eventuali, successive, dichiarazioni di conferma della falsa accusa non può concretare ulteriori violazioni della stessa norma incriminatrice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)