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Sez. 5, Ordinanza n. 2640 del 29/01/2024 (Rv. 670208-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI | Contributo unificato - Giudizio amministrativo - Ricorso contenente motivi aggiunti - Debenza - Condizioni - Considerevole ampliamento dell'oggetto della causa - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670208-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI

Il ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. è soggetto al contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, quando, in coerenza con il principio affermato dalla sentenza della CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, i motivi determinino un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, ponendosi così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con l'impugnazione dell'atto originario; al contrario, il ricorso aggiuntivo è esente dal contributo unificato quando abbia per oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, poiché non aveva escluso la debenza del contributo unificato sul ricorso aggiuntivo, con il quale era stato impugnato il decreto di proroga del termine per il compimento delle procedure espropriative, non tenendo conto del nesso di presupposizione che lo legava alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, originariamente impugnata, dando luogo ad una connessione cd. forte di cause).

Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 43, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)